Statuto

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“GRUPPO SPORTIVO DIAVOLI ROSSI”

 

Titolo I

Denominazione, sede, scopo e finalità

 

Art. 1. Denominazione e sede

E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata “GRUPPO SPORTIVO DIAVOLI ROSSI” (d’ora in poi: “Associazione”). L’Associazione ha sede in Milano, via Fratelli Rosselli 16 presso l’Oratorio della Parrocchia della Madonna della Medaglia Miracolosa ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede non è considerato modifica statutaria se rimane nel territorio del Comune di Milano.

Il colore sociale dell’Associazione è il rosso.

 

Art. 2. Scopo

L’Associazione è l’espressione sportiva dell’Oratorio, promuove attività sportiva agonistico-ricreativa in una visione ispirata alla concezione cristiana dell’uomo e della realtà, in armonia con gli orientamenti diocesani per gli oratori, coordinandosi con le iniziative formative educative e catechetiche rivolte ai ragazzi, ai giovani e agli adulti.

L’Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche ed è motivata dalla decisione degli associati di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport.

L’Associazione, espressione sportiva dell’Oratorio, fa riferimento alla realtà educativa della Parrocchia della Madonna Medaglia Miracolosa e aderirà al C.S.I., farà riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi e il C.S.I. in data 23 aprile 2001.

L’Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.

L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

L’Associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, pur potendo svolgere anche attività definite “commerciali” dalla normativa in vigore.

 

Art. 3 Finalità

Finalità dell’ Associazione sono lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive intese come mezzo di formazione di educazione e di maturazione umana.

L’oggetto sociale dell’Associazione è l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, a carattere competitivo e non, aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio, aggiornamento e perfezionamento alle pratiche sportive.

L’associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata.

L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

Potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

– organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive dilettantistiche svolte dal C.S.I. e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione;

– organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali;

– organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri associati

– organizzare eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L’Associazione potrà utilizzare spazi ed impianti della parrocchia della Madonna Medaglia Miracolosa, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

 

L’Associazione, per svolgere le proprie attività, deve richiedere e ottenere le eventuali autorizzazioni e licenze amministrative. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

L’Associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il C.S.I.,gli altri enti di promozione sportiva, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

 

Titolo II

Soci

 

Art. 4 – Soci

Possono essere soci dell’Associazione maggiorenni e minorenni che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all’attività associativa.

La partecipazione dei soci all’Associazione non potrà essere a tempo determinato.

Possono aderire all’associazione anche i soci che non intendono partecipare personalmente all’attività sportiva.

Sono tenuti a tesserarsi alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva cui aderisce l’Associazione solo i soci che intendono partecipare all’attività sportiva, anche in qualità di allenatori, dirigenti e accompagnatori.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti ed assumono i medesimi doveri nei confronti dell’Associazione, fatti salvi quelli derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva come atleti, allenatori, dirigenti o accompagnatori.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal richiedente se maggiorenne o da un genitore o da chi ne fa le veci se minorenne.

L’ammissione tra i soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo onorifico di Socio Onorario a coloro che operano o hanno operato con particolare impegno a favore della Associazione.

I soci onorari, che hanno accettato tale titolo, non sono tenuti a pagare la quota annuale o ad effettuare altri versamenti.

 

 Art. 5. Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e alle specifiche attività sportive per le quali hanno presentato apposita domanda.

I soci maggiorenni possono far parte degli organi associativi e esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, le decisioni degli Organi associativi, le disposizioni statutarie e regolamentari degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali cui l’Associazione è affiliata, nonché di corrispondere le quote associative annuali e i contributi specifici dovuti per la partecipazione a particolari attività.

 

Art. 6 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per dimissioni esplicite o implicite, esclusione e morosità.

Le dimissioni sono efficaci nel momento in cui il documento che le contiene è acquisito dalla Associazione; sono comunque fatti salvi tutti i diritti che l’Associazione ha nei confronti del dimissionario, compreso il pagamento della quota associativa e delle altre somme comunque ancora dovute.

Il socio può essere escluso qualora ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione o comunque contrari alle norme Statutarie e ai doveri associativi.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver convocato e ascoltato il socio interessato, se si presenta.

Si considerano dimissioni implicite il mancato versamento della propria quota associativa annuale o i contributi specifici dovuti entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo.

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

Titolo III

Organi Sociali

 

Art. 7. Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

l’Assemblea dei soci,

– il Consiglio Direttivo,

– il Presidente,

La partecipazione a questi organi è a titolo gratuito.

 

Art. 8 – L’Assemblea e sue competenze

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del rendiconto preventivo e del rendiconto economico consuntivo annuale, nonché per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge.

È comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo degli associati  che possono intervenire all’Assemblea ai sensi dell’art. 11, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

In particolare compete all’Assemblea:

– deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

– esaminare i problemi di ordine generale, fissare le direttive per l’attività dell’Associazione, discutere e deliberare sulle relazioni relative all’attività sociale,

– definire il numero dei membri del Consiglio Direttivo fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 5 e più di 15,

– eleggere i membri del Consiglio Direttivo; eleggere i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari;

– determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo delle quote sociali annuali;

– accettare, su proposta del Consiglio Direttivo, le liberalità e le donazioni cui è connesso un onere economico.

 

Art. 9 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica (e-mail) o sms ai recapiti (indirizzo e/o numeri telefonici e/o numero di telefax e/o indirizzo di posta elettronica) comunicati all’atto dell’iscrizione e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali/luoghi in cui vengono svolte le attività associative.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

 

Art. 10 – Intervento in Assemblea e quorum

Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci, ma solo i soci maggiorenni possono votare.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Fatto salvo quanto previsto nel precedente art.5 , ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Ai fini delle maggioranze richieste dagli articoli seguenti si computano solo i soci che possono votare.

 

Art. 11 – Validità dell’Assemblea e delle delibere

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti salvo diversa disposizione statutaria.

Ordinariamente il voto è palese, salvo che il Presidente disponga diversamente o il voto riguardi le persone.

Il verbale dei lavori assembleari è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun socio può chiedere al Presidente di consultare il libro dei verbali dell’Assemblea.

Delle delibere Assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

 

Art. 12. L’Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è validamente costituita con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti con le seguenti eccezioni:

  1. a) le modifiche statutarie devono essere deliberate con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati;
  2. b) lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

 

Titolo IV

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

 

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale, amministra l’Associazione e resta in carica  4 anni. I consiglieri possono essere rieletti.

Il numero dei membri del Consiglio è determinato dall’Assemblea convocata per la loro elezione; non può essere inferiore a cinque.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.

Allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell’Associazione e al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività pastorali partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, solo con voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della parrocchia della Madonna della Medaglia Miracolosa o del Vicario parrocchiale o direttore dell’oratorio a ciò delegato.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo e che non abbia prodotto valide giustificazioni può essere dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.

Al suo posto verrà nominato per cooptazione, il primo non eletto che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

 

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono tutte le decisioni, salvo quelle di competenza di altri Organi.

Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo:

– elegge il Presidente scegliendolo tra i membri del Consiglio;

– attua le deliberazioni dell’Assemblea;

– determina, con maggioranza della metà più uno dei membri, le specialità sportive;

– definisce annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia della Madonna della Medaglia Miracolosa o il Vicario parrocchiale o il direttore dell’oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali;

– accoglie le domande di adesione presentate da nuovi soci;

– elegge, se vi è la necessità, un Vice Presidente tra i consiglieri;

– nomina un Direttore Sportivo e il Tesoriere su proposta del Presidente;

– fissa la data dell’Assemblea annuale e predispone l’ordine del giorno;

– delibera l’importo della quota del contributo annuo relativo alle attività della Associazione;

– assume decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’associazione;

– delibera gli incarichi associativi, prestando particolare attenzione agli allenatori, ai dirigenti e agli accompagnatori;

– accetta le liberalità e le donazioni che non sono riservate all’Assemblea;

– predispone la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente unitamente al preventivo economico dell’anno successivo;

– redige la relazione annuale circa l’attività associativa;

– assicura un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di proprietà di terzi, di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività;

– propone all’Assemblea la conclusione di contratti di lavoro subordinato;

– adotta le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

– nomina, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

– delibera l’approvazione del Regolamento dell’Associazione e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta, salvo diversa previsione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 15 – Integrazione del Consiglio Direttivo

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Qualora non vi siano “primi non eletti”, i consiglieri in carica possono cooptare, con decisione assunta a maggioranza dei membri rimasti, i soci necessari per reintegrare il numero pieno del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei componenti.

In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo.

 

Art. 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Si riunisce anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri inviata a tutti i consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata a tutti i membri almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica (e-mail) indicato in fase di iscrizione o successivamente.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i membri, anche se non è stata inviata la comunicazione di convocazione.

 

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e:

– cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;

– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

– in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del  Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione;

– accetta e incassa liberalità e donazioni di modico valore, rilasciandone quietanze; tale potere può essere delegato al Tesoriere o ad altro consigliere;

– accetta sovvenzioni e contributi offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati – rilasciandone quietanze liberatorie – solo se non comportano obblighi per l’Associazione e tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;

– ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.

Al Presidente possono essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente non possa operare ne fa le veci il Vice Presidente, se eletto, oppure il consigliere più anziano per elezione o età.

Il Presidente nomina il Segretario.

L’associazione si obbliga a rimborsare al Presidente e/o ai membri del Consiglio Direttivo, dietro semplice richiesta, tutti gli importi che gli stessi fossero obbligati a versare in favore di terzi creditori, qualora dovessero rispondere personalmente delle obbligazioni contratte in nome e per conto dell’Associazione, così come previsto dall’art. 38 del codice civile.

 

Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario cura, sotto la direzione del Presidente:

– la redazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo, inserendoli nei rispettivi libri e registri;

– la tenuta dei libri sociali, curandone gli aggiornamenti;

– l’invio di comunicazioni ai soci, con particolare riferimento alle convocazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, si può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

 

Art. 19- Il Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell’Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il rendiconto preventivo dell’esercizio successivo.

Tiene aggiornati i registri di prima nota, gli eventuali libri contabili, l’archivio dei documenti contabili e contrattuali.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Su delega del Presidente o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, il Tesoriere può compiere atti di ordinaria amministrazione.

Il Tesoriere deve consegnare ogni semestre un rendiconto della propria amministrazione al Presidente, che lo comunica al Consiglio Direttivo.

 

Titolo V

Il patrimonio

 

Art. 20 Patrimonio dell’Associazione

Il Patrimonio è costituito dalle quote associative e di iscrizione, determinate annualmente rispettivamente dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, versate dai soci, da ogni altro contributo richiesto ai propri soci; da eventuali contributi di privati, pubblici o enti ed associazioni, da lasciti/liberalità pubblici e privati, donazioni e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dal G.S. Diavoli Rossi

– dei corrispettivi relativi alle attività aperte ai non soci,

– delle liberalità pubbliche e private,

– dei contributi pubblici,

– delle raccolte occasionali di fondi,

– di ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

 

Titolo VI

Norme finali

 

Art. 21 – L’Anno associativo

L’esercizio associativo ha durata annuale, ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio associativo.

Il bilancio preventivo e il rendiconto devono essere depositati presso la sede sociale, dove potranno essere visionati dai soci.

 

Art. 22 – Modifiche Statutarie

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei soci presenti che hanno diritto a partecipare all’Assemblea stessa come indicato nell’art. 12.

 

Art. 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea Straordinaria dei soci, con la maggioranza dei 2/3 dei soci che hanno diritto di voto all’Assemblea stessa o con la maggioranza dei soci presenti come indicato nell’art.12.

Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad Enti e/o Associazioni e/o Associazioni sportive dilettantistiche e/o Società sportive dilettantistiche con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei soci, con le formalità e nei limiti previsti dalla legge

 

Art. 24 – Norme speciali

L’Associazione deve conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva cui è affiliata.

 

Art. 25 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente  Statuto si fa riferimento agli eventuali regolamenti interni, alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico e, in particolare, a quello delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva cui è affiliata.

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